FAQ

Fragezeichen

Q?

Ho conseguito la laurea magistrale in Scienze dell’alimentazione a Firenze, posso partecipare all’esame di stato per Tecnologo Alimentare?

A.

No, l'accesso all'esame di stato per Tecnologo Alimentare è riservato ai laureati provenienti dalle lauree magistrali nella classe LM70.

Q?

Mi sono iscritto a marzo, ho l’obbligo di ottenere 10 CF per quest’anno?

A.

No, l'obbligo della formazione inizia il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno della prima iscrizione.

Q?

La laurea in scienze e tecnologie alimentari è equipollente ad altre lauree?

A.

Attualmente la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari è equipollente solo alla laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari (D.M. 22.12.1994 pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16.10.1995).

Q?

Chi può fregiarsi del titolo di “Tecnologo Alimentare”?

A.

In base al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 3, comma 1, della Legge 18 gennaio 1994 n. 59, il titolo di tecnologo alimentare spetta a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e sia iscritto all'apposito albo. Pertanto per l'esercizio della libera professione i tecnologi alimentari devono, in primo luogo, conseguire l'abilitazione attraverso il superamento dell'esame di Stato previsto dalla legge precitata. Tale esame può essere sostenuto solo da coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Una volta ottenuta l'abilitazione, il tecnologo alimentare, per l'esercizio della professione deve obbligatoriamente iscriversi all'apposito albo. Le conseguenze dell'esercizio della professione senza i predetti requisiti sono sanzionate dall'art. 348 del Codice Penale, in base al quale: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro". Per completezza d'esposizione, si osserva che l'art. 2229 del Codice Civile stabilisce espressamente che vengono determinate con legge "le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi". Ovviamente per essere iscritto all'albo, il laureato deve aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge, tra le quali, in primis, il pagamento delle quote di iscrizione.

Q?

Un laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari può esercitare la professione di dietologo o nutrizionista?

A.

Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, così come pure il Tecnologo Alimentare, non possono esercitare la professione di dietologo o nutrizionista o altre analoghe professioni con titoli similari. Infatti, la Legge 18/01/1994 n° 59 "Ordinamento della professione di tecnologo alimentare" che può trovare sul sito www.otaeragg.it prevede all'art. 2 le undici specifiche attività che rientrano nella competenza del tecnologo alimentare. In particolare alla lettera h) vengono elencate le attività afferenti all'area professionale nutrizionale "da svolgersi in collaborazione con altri professionisti" ovvero la pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori.

Q?

Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC (dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)?

A.

Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia
di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto,
tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in
termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:

  • semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
  • semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
  • facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con
    costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
  • velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del
    destinatario per completare la consegna;
  • possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella
    del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet
    e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla
    persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
  • che, diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna
    sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.

Q?

A che cosa serve la PEC?

A.

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del
messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo
stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).

Q?

Che cos’è la PEC ?

A.

PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti
informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica
"tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la
certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al
destinatario.