Formazione continua

Back to SchoolL'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha adottato il Regolamento in materia di formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo dei Tecnologi Alimentari.

Il Regolamento di Formazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013.

Si rileva che l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio 2014 e che per esercitare la professione ogni iscritto deve assolvere a tale obbligo.

Il Tecnologo Alimentare deve conseguire nel triennio almeno n. 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti all’anno (un credito corrisponde a 1 ora di attività formativa).

I crediti formativi professionali (CF) saranno riconosciuti solo per eventi formativi tenuti dagli Ordini territoriali dei Tecnologi Alimentari e dagli Enti accreditati dall’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.

Perché il Consiglio del nostro Ordine possa dare corso alla valutazione dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti con riferimento al triennio 2014/2016, è necessario che provveda a conseguire i crediti formativi attraverso:

- partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;

- partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine Regionale;

 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l'iscritto allo svolgimento dell'attività formativa quando:

- non si esercita la professione

- per motivi di inadempimento motivate

 

Si ricorda, inoltre, che entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall’anno 2015, ogni iscritto dovrà inviare al Consiglio dell’Ordine copia conforme della documentazione che certifichi il percorso formativo dell’anno precedente  - autocertificazione.

Gli iscritti che non rispettano l’obbligo formativo sono sanzionabili (censura, sospensione, radiazione); infatti, qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all' art.8 del regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione all’art. 7 del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.8, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari che sanzionerà l’iscritto in relazione alla gravità della violazione.