Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e Periti
Con il termine “CTU” si intendono: il consulente tecnico chiamato nei procedimenti civili (artt. 61 e 696 c.p.c., art. 192 Disp. Att. c.p.c.) e il consulente nominato dal Pubblico Ministero (art. 225 c.p.p.). Con il termine “perito” si intende l’esperto chiamato solo dal giudice nel processo penale (art. 221 c.p.p.).
L’esigenza dei magistrati è mossa dalla necessità di reperire tecnici esperti e qualificati idonei a risolvere quesiti tecnici di non facile soluzione per soddisfare un interesse pubblico.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio in un processo civile o la perizia in un processo penale è una tra le varie attività che un motivato libero professionista, lungimirante, regolarmente iscritto all’Albo Professionale, può e dovrebbe espletare. I vantaggi di questi incarichi possono essere:
- l’approfondimento delle proprie competenze sul piano professionale e personale;
- l’opportunità di un lavoro molto qualificato;
- l’acquisizione di notizie e di informazioni tecniche interessantissime, generalmente analitiche e bene approfondite, che hanno sicuramente un ritorno, nel medio e lungo periodo, a vantaggio della propria attività professionale;
- una nota di prestigio che, per la delicatezza e discrezionalità dell’incarico, essendo il tecnico un ausiliario di un giudice, può essere anche evidenziata sul proprio biglietto da visita;
- in caso di concorsi amministrativi, può essere utile ai fini del punteggio finale per la graduatoria;
- l’acquisizione di maggiore sicurezza nella propria professione;
- l’assenza del limite di età;
- l’incremento di incarichi professionali attraverso il semplice passaparola.
Da: Corso di formazione tecnica per consulente tecnico d’ufficio. Presentato da Avv. Pietro Saporiti, in Bologna, 24 marzo 2018
A seguito della entrata in vigore dei decreti di attuazione della cosiddetta “legge Cartabia” di riforma del processo civile e penale, sono state ridefiniti i requisiti per l’iscrizione agli albi CTU e periti nonchè le regole per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei CTU e PERITI. Questi gli elementi essenziali della riforma:
- A decorrere dal 4/3/2024 gli albi cartacei tenuti presso le cancellerie dei Tribunali saranno sostituiti dall’albo unico telematico, nel quale confluiranno le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
- I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o PERITI tenuti in modalità cartacea potranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo tramite il portale telematico (https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home), senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa. I professionisti che non ripresenteranno la domanda di mantenimento iscrizione nei termini suddetti saranno automaticamente cancellati dall’albo del Tribunale, mantenendo la facoltà di presentare una nuova domanda di iscrizione.
- Le nuove domande di iscrizione all’Albo CTU potranno essere presentate esclusivamente attraverso il medesimo portale nell’arco di due finestre temporali: dal 1 marzo al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 ottobre di ciascun anno.
- Restano libere le date in cui presentare le domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo PERITI.
Nota Ministero Giustizia 04/03/2024: con ESCLUSIVO riferimento ai PERITI già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, il termine per ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche attraverso il portale https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home è PROROGATO al 2 giugno 2024.
Ultimo aggiornamento
10 Marzo 2024, 22:13
Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria