Normativa Formazione
L’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti è un obbligo sancito dal DPR. 7 agosto 2012, n. 137 (Art. 7 Formazione continua).
In attuazione delle disposizioni dell’art. 7 del DPR 137/2012, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha adottato il Regolamento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo dei Tecnologi Alimentari. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2025.
La “quantità” di formazione è misurata in termini di crediti formativi professionali (cfp):
- Un credito formativo corrisponde a 1 ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti di attività documentata.
- Il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine di appartenenza è legato all’autorizzazione preventiva del corso rilasciata dal Consiglio dell’Ordine Nazionale o dai Consigli degli Ordini Regionali. Il professionista quindi, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, deve verificare PRIMA dell’iscrizione al corso la sua preventiva autorizzazione da parte di uno dei due soggetti autorizzati. Solo per eccezionali motivi, l’attribuzione dei crediti formativi professionali delle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche successivamente allo svolgimento dell’evento, purché l’Ordine Regionale abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di autorizzazione.
- Le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamene dagli iscritti.
In altri termini, affinché il Consiglio dell’Ordine possa dare corso alla valutazione dell’adempimento dell’obbligo formativo, è necessario che l’iscritto consegua i crediti formativi attraverso:
- partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;
- partecipazione ad eventi formativi accreditati dai Consigli degli Ordini Regionali.
Vi è altresì, la possibilità di acquisire crediti formativi attraverso una o più delle seguenti attività, per un massimo dell’80% dei crediti obbligatori:
- Pubblicazione (cartacea e/o online) di articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e di articoli e interviste a quotidiani e/o periodici nazionali ed esteri aventi per oggetto argomenti attinenti alla professione del tecnologo alimentare (4 cfp per articolo per un massimo di 20 cfp annui)
- Partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato (5 cfp per sessione)
- Partecipazione a Comitati scientifici e Commissioni Tecniche attinenti alla professione del Tecnologo Alimentare (10 cfp per comitato/commissione)
- Partecipazione in qualità di Relatore a convegni attinenti alla professione del Tecnologo Alimentare e/o accreditati dall’Ordine Nazionale(5 cfp per partecipazione)
- Partecipazione all’Assemblea per l’approvazione annuale del bilancio e dei programmi operativi territoriali (5 cfp).
- Partecipazione ad eventi formativi erogati da enti pubblici e privati con sede estera. Nella fattispecie il numero di cfp vengono riconosciuti dalla Commissione Formazione del Consiglio Nazionale.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto agli adempimenti di cui all’art. 8 del Regolamento per la formazione professionale continua, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari, commisurate alla gravità della violazione.
Elenco agenzie di formazione accreditate presso OTAN (aggiornato 30/01/2026)
Adempimenti degli iscritti in materie di formazione continua
- Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
- L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che si riscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.
- Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 50 crediti formativi, nella misura di non meno di 15 crediti all’anno.
Ultimo aggiornamento
27 Marzo 2026, 16:02
Ordine dei Tecnologi Alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria